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Direttiva UE 2020 2184 DWD

Nuove disposizioni ACCREDIA per la certificazione dei prodotti a contatto con acqua potabile (DWD)

Il 30 dicembre 2025, ACCREDIA ha pubblicato la Circolare Informativa n. 55/2025 che definisce le disposizioni per l'accreditamento degli Organismi di Certificazione (OdC) nell'ambito della Direttiva (UE) 2020/2184 (DWD). Il documento fornisce linee guida chiare per la certificazione dei prodotti che entrano in contatto con le acque destinate al consumo umano, recependo le novità introdotte dal D.Lgs. 102/2025.
 
 Il quadro normativo di riferimento
La Direttiva (UE) 2020/2184 mira a garantire standard elevati di qualità per l'acqua potabile in tutta l'Unione Europea. In Italia, tale direttiva è stata recepita con il D.Lgs. 18/2023, successivamente integrato dal D.Lgs. 102/2025, entrato in vigore il 19 luglio 2025.
 
Le principali novità riguardano:
  • Requisiti armonizzati: introduzione di specifiche igieniche e di sicurezza per i materiali;
  • ReMaF: l'inclusione dei reagenti chimici e materiali filtranti attivi e passivi impiegati nel trattamento delle acque;
  • Regolamenti delegati: applicazione dei Regolamenti (UE) 2024/369, 2024/370 e 2024/371 relativi alle procedure di valutazione, elenchi positivi e marcatura.

Caratteristiche dello schema di certificazione

La certificazione deve essere rilasciata da Organismi di Certificazione Notificati, accreditati secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012.
 
Prodotti e Materiali
Per i prodotti a contatto con l'acqua potabile, la certificazione è obbligatoria. I moduli di valutazione della conformità accreditabili, definiti dal Regolamento Delegato (UE) 2024/370, includono:
  • Modulo B: esame UE del tipo;
  • Modulo D: garanzia della qualità del processo di produzione.

Reagenti chimici e materiali filtranti (ReMaF)

Per i ReMaF (esclusi disinfettanti, biocidi e PMC), la certificazione è di tipo volontario e non notificata. Tuttavia, essa risulta obbligatoria per ottenere l'autorizzazione nazionale da parte del CeNSIA (Centro Nazionale per la Sicurezza delle Acque).

Nota bene: i requisiti tecnici per i ReMaF sono definiti nell'Allegato IX del D.Lgs. 18/2023, ma le procedure di verifica complete saranno elaborate entro il 2026 da un apposito tavolo tecnico.

Il processo di accreditamento per gli OdC

L'accreditamento è un prerequisito fondamentale per ottenere l'autorizzazione dal Ministero della Salute e la successiva notifica dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT). Il processo varia in base allo stato dell'Organismo richiedente:

 
Tipologia di Organismo Esame documentale Verifica in sede Verifica in accompagnamento

A: Già accreditato ISO/IEC 17065 

1 g/u 

Minimo 1 g/u 

1 verifica per modulo (min. 0.5 g/u) entro 18 mesi 

B: Accreditato per altri schemi 

1 g/u 

Minimo 2 g/u 

1 verifica per modulo (min. 0.5 g/u) entro 18 mesi 

C: Non ancora accreditato 

1 g/u 

4 g/u 

1 verifica per modulo (min. 0.5~g/u) entro 18 mesi 

Per avviare l'iter, gli Organismi devono presentare le domande DA-00 e DA-04 aggiornate tramite il sito ACCREDIA.
Per il mantenimento dell'accreditamento, ACCREDIA prevede verifiche di sorveglianza annuali con campionamento delle pratiche (Moduli B e D) e almeno una verifica in accompagnamento per modulo durante l'intero ciclo.

In merito alle attività di prova, si raccomanda agli OdC di avvalersi di laboratori accreditati ISO/IEC 17025 da Enti firmatari degli accordi IAF/ILAC. Qualora non fossero disponibili prove accreditate, l'OdC dovrà procedere alla valutazione delle stesse secondo quanto previsto dalla norma ISO/IEC 17065:2012.

La circolare, indirizzata agli Organismi di certificazione accreditati/accreditandi PRD, è stata emessa dal Dipartimento Certificazione e Ispezione di Milano di ACCREDIA.
La Segreteria ASSOCERT è a disposizione per ogni chiarimento.

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