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Nuove disposizioni ACCREDIA per la certificazione dei prodotti a contatto con acqua potabile (DWD)
- Requisiti armonizzati: introduzione di specifiche igieniche e di sicurezza per i materiali;
- ReMaF: l'inclusione dei reagenti chimici e materiali filtranti attivi e passivi impiegati nel trattamento delle acque;
- Regolamenti delegati: applicazione dei Regolamenti (UE) 2024/369, 2024/370 e 2024/371 relativi alle procedure di valutazione, elenchi positivi e marcatura.
Caratteristiche dello schema di certificazione
- Modulo B: esame UE del tipo;
- Modulo D: garanzia della qualità del processo di produzione.
Reagenti chimici e materiali filtranti (ReMaF)
Nota bene: i requisiti tecnici per i ReMaF sono definiti nell'Allegato IX del D.Lgs. 18/2023, ma le procedure di verifica complete saranno elaborate entro il 2026 da un apposito tavolo tecnico.
Il processo di accreditamento per gli OdC
L'accreditamento è un prerequisito fondamentale per ottenere l'autorizzazione dal Ministero della Salute e la successiva notifica dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT). Il processo varia in base allo stato dell'Organismo richiedente:
| Tipologia di Organismo | Esame documentale | Verifica in sede | Verifica in accompagnamento |
|
A: Già accreditato ISO/IEC 17065 |
1 g/u |
Minimo 1 g/u |
1 verifica per modulo (min. 0.5 g/u) entro 18 mesi |
|
B: Accreditato per altri schemi |
1 g/u |
Minimo 2 g/u |
1 verifica per modulo (min. 0.5 g/u) entro 18 mesi |
|
C: Non ancora accreditato |
1 g/u |
4 g/u |
1 verifica per modulo (min. 0.5~g/u) entro 18 mesi |
In merito alle attività di prova, si raccomanda agli OdC di avvalersi di laboratori accreditati ISO/IEC 17025 da Enti firmatari degli accordi IAF/ILAC. Qualora non fossero disponibili prove accreditate, l'OdC dovrà procedere alla valutazione delle stesse secondo quanto previsto dalla norma ISO/IEC 17065:2012.