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Il decreto si applica, in attuazione dell'art. 47, comma 4 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, alle attività effettuate dal Ministero dello sviluppo economico finalizzate all'autorizzazione, al rinnovo, all’estensione e alla relativa notifica sul sistema informativo della Commissione europea NANDO, a favore degli organismi di valutazione della conformità, delle entità terze riconosciute e degli ispettorati degli utilizzatori, di cui alle direttive europee individuate nella Convenzione del 06 luglio 2015 citata in premessa e loro s.m.i., tra detto Ministero e l’Organismo nazionale italiano di accreditamento, nonché agli aggiornamenti di decreti e di notifiche già in essere.
Le tariffe di cui al decreto sono calcolate sulla base del criterio del costo effettivo del servizio e sono aggiornate almeno ogni due anni con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
Le spese relative all'espletamento delle attività previste dall'art. 1 del decreto sono a carico degli organismi ai sensi dell'art. 47, comma 2 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.
Gli importi delle tariffe relative ai servizi di cui all’art. 1 sono indicate nell’allegato I.
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