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Nuovo Accordo Stato Regioni 2025 per la formazione sulla Sicurezza e Salute sul Lavoro

A seguito dell'approvazione della conferenza Stato-Regioni è stato pubblicato, in Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio 2025, l’accordo del 17 aprile 2025, stipulato tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, in attuazione dell’articolo 37, comma 2, del D.Lgs. 81/2008 in materia di formazione per la Salute e Sicurezza sul Lavoro.

In particolare il nuovo Accordo Stato Regioni 2025 stabilisce:

  • durata, contenuti minimi e modalità di erogazione dei corsi;
  • modalità di effettuazione delle verifiche di apprendimento dei corsi;
  • sistemi di monitoraggio e controllo della corretta applicazione delle regole stabilite dal nuovo Accordo Stato Regioni.

Tra le novità possiamo individuare:

  • Datori di lavoro: formazione obbligatoria di 16 ore e aggiornamento quinquennale con prescrizioni particolari su durata e contenuti per i datori di lavoro delle imprese edili;
  • Preposti: 12 ore suddivise in quattro aree tematiche, con aggiornamento biennale di durata minima di 6 ore e comunque ogni qualvolta sia reso necessario a causa dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi. Per i Preposti non è consentita la formazione in e-learning;
  • RSPP e ASPP: formazione strutturata su due moduli A e B, rispettivamente di 28 ore e 48 ore, con un terzo modulo C di 24 ore previsto per il solo RSPP.
    L’aggiornamento è di 40 ore ogni 5 anni per gli RSPP e 20 ore per gli ASPP. La formazione in e-learning è ammessa solo per le 28 ore del modulo A;
  • Lavoratori: per la formazione dei lavoratori rimangono le due parti formazione generale di 4 ore (consentita in e-learning) e specifica da 4 a 12 ore in funzione della classe di rischio del settore secondo il codice ATECO:
    - 4 ore per i settori della classe di rischio basso;
    - 8 ore per i settori della classe di rischio medio;
    - 12 ore per i settori della classe di rischio alto.
    L’aggiornamento (permesso anche in e-learning) deve essere effettuato ogni volta si renda necessario e, in ogni caso, e almeno ogni 5 anni e deve avere una durata minima di 6 ore;

L’accordo prevede, infatti, 4 modalità di erogazione delle attività formative:

  • Presenza;
  • Videoconferenza sincrona;
  • E-learning;
  • Modalità mista.

Il numero massimo di partecipanti è di 30 persone per corso di formazione, fatta eccezione per l’e-learning, con un rapporto tra docenti e discenti non superiore a 1 docente ogni 6 partecipanti per le attività formative pratiche.


Naturalmente, è obbligatoria la tenuta di un registro di presenza che sia in formato cartaceo o elettronico e che attesti una frequenza minima di almeno il 90% delle ore formative necessarie a consentire al discente l'effettuazione della verifica finale.

Il nuovo Accordo include quattro allegati:

  • Allegato I: indica le classi di laurea che esonerano dalla frequenza dei corsi per Responsabili e Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP e ASPP), ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 81/2008;
  • Allegato II: indica le attrezzature di lavoro per cui è obbligatoria una specifica abilitazione, (es: carrelli elevatori, trattori agricoli/forestali, gru, , macchine movimento terra, ecc...);
  • Allegato III: parla dei crediti formativi, distinguendo tra credito totale (esonero completo), parziale (formazione da integrare) e obbligo di frequenza (formazione da svolgere interamente);
  • Allegato IV: definisce le macrocategorie di rischio aziendale sulla base dei codici ATECO 2007, necessari a stabilire la classe di rischio indispensabile per la definizione del corretto percorso formativo.
Allegati:
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