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Novità chiarificatrici sul portale CIVA riguardo la potenza da considerare per le verifiche DPR 462/2001.

Accedendo ai servizi online di INAIL, nella sezione relativa dell'help che indica la potenza da assumere, l'Istituto indica ora la potenza da considerare con la voce “potenza contrattualmente impegnata ove siano presenti dispositivi atti a limitare la potenza prelevata ovvero la potenza disponibile”.

Per le verifiche va dunque assunta:

  • la “potenza contrattualmente impegnata” negli impianti in cui è presente un “dispositivo atto a limitare la potenza prelevata”: si tratta degli impianti da 10 kW e 15 kW, per i quali la suddetta potenza è fissa e differisce per il 10% della potenza disponibile (che vale rispettivamente 11 kW e 16,5 kW);
  • la potenza disponibile per tutti gli altri impianti (INAIL indica “ovvero”, che significa “nei casi in cui non c'è il limitatore, prendi la potenza disponibile”). 

Dunque è chiarito che va sempre assunta la “potenza disponibile”, tranne che per gli impianti da 10 kW e 15 kW, per i quali va assunta la “potenza contrattualmente impegnata”, che vale appunto 10 kW e 15 kW (la potenza disponibile vale rispettivamente 11 kW e 16,5 kW).

 

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