News
E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 281 del 3 dicembre 2018 il Decreto 23 novembre 2018 contenente: "Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività commerciali, ove sia prevista la vendita e l’esposizione di beni, con superficie lorda superiore a 400 m², comprensiva di servizi, depositi e spazi comuni coperti, ai sensi dell’articolo 15, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 – modifiche al decreto 3 agosto 2015.
All'artico 3 del Decreto sono riportate le modifiche al decreto del Ministro dell’interno del 3 agosto 2015:
- All’allegato 1 del decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015, nella sezione V «Regole tecniche verticali», è aggiunto il capitolo «V.8 - Attività commerciali», contenente le norme tecniche di prevenzione incendi per le attività commerciali di cui all’art. 1. 2.
- All’art. 1, comma 2, del decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015, dopo la lettera q) , è aggiunta la seguente lettera: « r) decreto del Ministro dell’interno 27 luglio 2010, recante “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio delle attività commerciali con superficie superiore a 400 mq”». 3.
- All’art. 2, comma 1, del decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015, dopo le parole «67, ad esclusione degli asili nido;» è inserito il numero «69;»
Le nuove norme tecniche si possono applicare alle attività commerciali con superficie lorda superiore a 400 m² comprensiva di servizi, depositi e spazi comuni coperti ed entreranno in vigore dal 2 gennaio 2019 estendendo così il campo di applicazione delle 80 attività soggette a controllo secondo il D.P.R. 151/2011.
L'applicazione è prevista sia per le attività esistenti alla data di entrata in vigore del decreto che per quelle di nuova realizzazione.
Le attività commerciali dovranno dotarsi di sistemi di controllo degli incendi e di particolari accorgimenti di sicurezza degli impianti tecnologici e rispettare specifiche prescrizioni relative:
- l’esodo
- la resistenza al fuoco dei compartimenti
- la rivelazione ed allarme
- il controllo di fumi e calore
- la gestione della sicurezza antincendio
- la reazione al fuoco dei materiali
- il controllo dell’incendio
Le attività commerciali vengono classificate in relazione alla quota dei piani H:
HA: -1 m ≤ h ≤ 6 m;
HB: -5 m ≤ h ≤ 12 m;
HC: -10 m ≤ h ≤ 24 m;
HD: tutti gli altri casi non rientranti nella classificazione precedente
e alla superficie lorda utile A:
AA: A ≤ 1.500 m2;
AB: 1500 m2 < A ≤ 3000 m2;
AC: 3000 m2 < A ≤ 5000 m2;
AD: 5000 m2 < A ≤ 10000 m2;
AE: A > 10000 m2
Il Decreto, consultabile sul sito www.gazzettaufficiale.it, definisce così le specifiche misure tecniche di prevenzione più idonee al progresso tecnico.